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L'autorizzazione di cui all'art. 1 viene concessa con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, la quale esercita, nei confronti degli enti contemplati dalla presente legge, i poteri di cui agli articoli 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, anche in deroga al disposto del penultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1958 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1958-02-12;30~art2 · fonte del testo