Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1958 al 22 dicembre 2008. 111 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, o dell'art. 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, la misura delle supercontribuzioni stabilite dall'art. 1 della presente legge, dovra' essere non inferiore alla meta' di quella stabilita nell'articolo stesso. Per i Comuni e le Province delle Regioni a Statuto speciale rimangono in vigore, ai fini del pareggio economico dei rispettivi bilanci per gli anni 1957 e 1958, le disposizioni dell'art. 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288. Rimane fermo in ogni caso il limite dell'80, per cento stabilito nel secondo comma dell'art. 1 della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-12;30~art3 · fonte del testo