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La concessione dei mutui autorizzati per il pareggio economico dei bilanci 1957 e 1958 dei Comuni e delle Province, ai sensi dell'art. 1, sara' effettuata dalla Cassa depositi e prestiti e dagli Istituti finanziari che saranno all'uopo designati dal Ministero del tesoro, anche in deroga ai rispettivi statuti.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1958 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-12;30~art4 · fonte del testo