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Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari, con le eccezioni previste dall'articolo 11 della stessa legge 3 febbraio 1963, n. 56, sono prorogate per gli anni 1966, 1967 e 1968.

Testo in vigore dal 22 agosto 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-08-06;637~art2 · fonte del testo