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L'articolo 9, secondo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 56, e' sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 1969, le quote di compartecipazione al provento complessivo netto dell'imposta generale sull'entrata, spettanti agli enti locali ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, sono fissate, rispettivamente, nelle misure del 7,80 per cento per i Comuni e del 2,60 per cento per le Province".

Testo in vigore dal 22 agosto 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-08-06;637~art5 · fonte del testo