Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 6 settembre 1966 al 22 dicembre 2008. 116 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: A decorrere dal 1 gennaio 1964 e ferme restando le disposizioni, di cui all'articolo 8 la quota di compartecipazione a provento complessivo dell'imposta, generale sull'entrata spettante ai Comuni montani ed a quelli situati nelle piccole isole ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni, e' elevata all'1,10 per cento. A decorrere dal 1 gennaio 1969, le quote di compartecipazione al provento complessivo netto dell'imposta generale sull'entrata, spettanti agli enti locali ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, sono fissate, rispettivamente, nelle misure del 7,80 per cento per i Comuni e del 2,60 per cento per le Province.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;56~art9 · fonte del testo