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Per l'esercizio 1962 l'importo del mutuo di cui allo articolo 21 verra' determinato con riferimento al disavanzo economico del bilancio senza tener conto del contributo previsto dall'articolo 1. Tale contributo sara' corrisposto entro il 31 marzo 1963 e verra' portato in detrazione del mutuo a pareggio del bilancio 1963 ed, in mancanza di detto mutuo, a decurtazione del mutuo di cui al comma precedente.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;56~art10 · fonte del testo