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I fondi necessari all'erogazione ai Comuni ed alle Province dei contributi previsti dalla presente legge sono forniti con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Al maggior onere derivante dall'aumento della compartecipazione al gettito dell'I.G.E. disposto dagli articoli 4 e 9 della presente legge, che si prevede di lire 2.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-1963 e di lire 4 miliardi 500.000.000 per l'esercizio 1963-1964 si provvedera' con parte del maggior gettito previsto dalla applicazione del provvedimento concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi,

Testo in vigore dal 16 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008

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