Art. 5
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L'articolo 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, e' sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 1961 e fino al 31 dicembre 1970, dal provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente, viene prelevata una quota dell'1,60 per cento per la costituzione di un fondo a disposizione del Ministero delle finanze. Dal detto fondo vengono prelevate le somme necessarie per l'erogazione di contributi a compensazione, per il decennio 1961-1970, della perdita di entrata subita da ciascun Comune per effetto dell'abolizione della imposta sul bestiame stabilita dal precedente articolo 1 e per la perdita di entrata subita dai Comuni con popolazione accertata in base a censimento ufficiale demografico non superiore agli 8000 abitanti, per effetto dell'abolizione delle prestazioni d'opera disposta con l'articolo 15, lettera e), della legge 16 settembre 1960, n. 1014. Per le prestazioni d'opera convertite in denaro il contributo e' corrisposto in misura pari all'introito delle stesse sulla base del gettito dell'anno 1959. Per le prestazioni d'opera effettuate in natura il contributo e' corrisposto convertendo in denaro il valore delle prestazioni nella misura stabilita dalla deliberazione istitutiva. L'intendenza di finanza, in base alle entrate accertate per i titoli di cui ai precedenti commi, risultanti dal verbale di chiusura dell'esercizio 1959, per le prestazioni d'opera, e dell'esercizio 1960 per l'imposta sul bestiame, determina, in via definitiva, le somme spettanti ad ogni Comune e ne cura l'erogazione in due rate scadenti nei mesi di maggio e di ottobre di ciascun anno".
Testo in vigore dal 16 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008
