Art. 8
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L'articolo 3, secondo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703, e' sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 1962, su tale quota e' attribuita ai singoli Comuni contemplati dal comma precedente una somma pari a quella spettante per l'anno 1961. L'eventuale somma residua verra' ripartite tre gli stessi Comuni proporzionalmente alla popolazione residente, in base ai dati del censimento ufficiale demografico".
Testo in vigore dal 16 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008
