[1]Nelle ore e nelle zone in cui il riposo deve essere dato contemporaneamente al personale addetto a determinate attivita', le aziende, nelle quali queste attivita' si svolgono, debbono rimanere chiuse al pubblico, anche nel caso che sia ammesso in esse l'impiego di prestatori d'opera per eseguire lavori che non importino rapporti col pubblico.

[2]Qualora in un'azienda siano esercitati vari rami di attivita' che, a norma del precedente comma, importino regimi diversi rispetto all'obbligo della chiusura, deve essere sospeso nelle ore sopra indicate l'esercizio al pubblico del ramo di attivita' per il quale l'azienda dovrebbe restare chiusa.

[3]Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle aziende nelle quali non sia occupato personale soggetto alla presente legge.

Testo vigente dal 17 marzo 1934

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urn:nir:stato:legge:1934-02-22;370~art20 · fonte del testo