[1]Qualora per le attivita' soggette alla presente legge siano previste eccezioni all'obbligo del riposo di 24 ore consecutive ogni settimana, alle donne di qualsiasi eta' ed ai minori degli anni 14 deve essere tuttavia dato, ogni settimana, un riposo compensativo ininterrotto di 24 ore, salvi i casi previsti dagli articoli 6, 8, 12 e 15.

[2]Eguale riposo deve essere dato:

  • a)ai minori degli anni 14 ed alle donne minori degli anni 18 addetti alle industrie determinate a norma dell'articolo 1, n. 14, qualunque sia la durata della loro occupazione nell'azienda;
  • b)alle donne maggiori degli anni 18 addette alle industrie determinate a norma dell'articolo 1, n. 14, quando il periodo complessivo della loro occupazione nell'azienda superi i tre mesi all'anno.

Testo vigente dal 17 marzo 1934

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urn:nir:stato:legge:1934-02-22;370~art4 · fonte del testo