Quando durante la settimana il lavoro sia stato sospeso per 24 ore consecutive a causa di festivita' previste dalle leggi o dai contratti collettivi di lavoro o da accordi fra Associazioni sindacali, detta sospensione puo' essere computata, come giorno di riposo agli effetti della presente legge, qualora su concorde richiesta delle organizzazioni sindacali interessate, ed inteso il parere del podesta', ne sia data autorizzazione dal prefetto. Questi potra' stabilire all'uopo le opportune cautele.

Testo vigente dal 17 marzo 1934

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urn:nir:stato:legge:1934-02-22;370~art19 · fonte del testo