[1]Per i giornali quotidiani, posti in vendita prima del mezzogiorno nei Comuni in cui si stampano, si debbono omettere ogni settimana tutte le edizioni del lunedi', restando pertanto sospesa la pubblicazione del giornale fino al mattino del martedi'.
[2]Per i giornali quotidiani, posti in vendita a mezzogiorno o dopo, nei Comuni in cui si stampano, si debbono omettere le edizioni della domenica, restando sospesa la pubblicazione del giornale rispettivamente dal mezzogiorno o dal pomeriggio del sabato al mezzogiorno od al pomeriggio del lunedi'.
[3]Per i giornali quotidiani sportivi, posti in vendita prima di mezzogiorno nei Comuni in cui si stampano, possono essere soppresse, invece delle edizioni del lunedi', quelle della domenica, nel qual caso e' consentita la pubblicazione dei giornali dalle ore 12 del lunedi'.
[4]Resta pero' vietata la pubblicazione di notizie e commenti che non siano di natura strettamente sportiva. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
4La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 15 giugno 1972, n. 105 (in G.U. 1ª s.s 21/06/1972 n. 158) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 13, 14, primo comma, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul "Riposo domenicale e settimanale".
Testo vigente dal 22 giugno 1972
