[1]((Chiunque contravviene alla disposizione di cui all'art. 14 e' punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni)).
[2]Il giornale e qualunque altro mezzo adottato per la diffusione delle notizie e' sequestrato.
[3]Ferme restando le disposizioni del Codice penale, in caso di recidiva il magistrato puo' ordinare la sospensione del giornale per un periodo di tempo determinato. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
4La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 15 giugno 1972, n. 105 (in G.U. lª s.s 21/06/1972 n. 158) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 13, 14, primo comma, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul "Riposo domenicale e settimanale".
Testo vigente dal 26 aprile 1995
