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[1]Per i giornali quotidiani, posti in vendita prima del mezzogiorno nei Comuni in cui si stampano, si debbono omettere ogni settimana tutte le edizioni del lunedi', restando pertanto sospesa la pubblicazione del giornale fino al mattino del martedi'.

[2]Per i giornali quotidiani, posti in vendita a mezzogiorno o dopo, nei Comuni in cui si stampano, si debbono omettere le edizioni della domenica, restando sospesa la pubblicazione del giornale rispettivamente dal mezzogiorno o dal pomeriggio del sabato al mezzogiorno od al pomeriggio del lunedi'.

[3]Per i giornali quotidiani sportivi, posti in vendita prima di mezzogiorno nei Comuni in cui si stampano, possono essere soppresse, invece delle edizioni del lunedi', quelle della domenica, nel qual caso e' consentita la pubblicazione dei giornali dalle ore 12 del lunedi'.

[4]Resta pero' vietata la pubblicazione di notizie e commenti che non siano di natura strettamente sportiva.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 22 giugno 1972

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 105/1972

    Ha colpito questo articolo
    15 giugno 1972

    Il particolare regime, dettato dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul "Riposo domenicale e settimanale", per la stampa periodica, per le agenzie di notizie ed altrettanti mezzi di diffusione del pensiero, contrasta con l'art. 21 della Costituzione, che solennamente proclama uno tra i principi caratterizzanti del vigente ordinamento democratico, garantendo a "tutti" il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero "con ogni mezzo di diffusione" e dettando per di più ulteriori e specifiche norme a tutela della stampa, quale mezzo di diffusione tradizionale e tuttora insostituibile ai fini dell'informazione dei cittadini e quindi della formazione di una pubblica opinione avvertita e consapevole. Le disposizioni di cui agli artt. 13, 14, primo comma, 22, 23, 24, 25, 26 e 28, determinano, infatti, con particolare riguardo alla stampa periodica, un rigoroso sistema di limiti temporali alla diffusione, manifestamente eccedenti rispetto al fine di realizzare il riposo settimanale dei lavoratori addetti al settore ed in nessun modo giustificati da esigenze di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti. Pertanto, esse sono costituzionalmente illegittime.

    Art. 21 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-02-22;370~art22 · fonte del testo