[1]Il riposo di 24 ore consecutive puo' cadere in giorno diverso dalla domenica, e puo' essere attuato mediante turni al personale addetto all'esercizio delle seguenti attivita':
[2]1° operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o ad energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuita' della combustione ed operazioni collegate;
[3]2° operazioni industriali il cui processo debba in tutto o in parte svolgersi in modo continuativo;
[4]3° industrie di stagione per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima od al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie determinate a norma dell'art. 1 n. 14, per il loro periodo di lavorazione eventualmente eccedente i tre mesi, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano varie delle suddette industrie con un decorso complessivo di lavorazione superiore ai tre mesi;
[5]4° altre attivita' per le quali il funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche od a ragioni di pubblica utilita'.
[6]Le attivita' di cui al presente articolo saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, intese le Corporazioni competenti.
Testo vigente dal 17 marzo 1934
