Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 dicembre 1967 al 7 settembre 1977. Leggi il testo vigente →
I turni di apertura obbligatoria delle rivendite ordinarie nei giorni festivi sono stabiliti dal capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, sentita la categoria, nella proporzione di una rivendita aperta su quattro per i comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti. Per le rivendite ordinarie ubicate in comuni con meno di 10 mila abitanti il turno e' stabilito dal capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, sentita la categoria. In detti comuni e nelle localita' di cura, soggiorno e turismo puo' essere altresi' consentito dal capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato di spostare il turno del riposo festivo in altro giorno feriale, sentita la categoria. I turni di apertura obbligatoria delle rivendite speciali nei giorni festivi sono stabiliti dal capo dell'Ispettorato dei monopoli di Stato, sentita la categoria, tenendo conto delle esigenze di servizio in rapporto alla particolare funzione di ciascuna rivendita. Ove ricorrano particolari necessita' di servizio, il turno di riposo puo' essere spostato in giorno feriale della settimana. I patentini osservano il turno di riposo settimanale degli esercizi ai quali sono abbinati.
Testo in vigore dal 1 dicembre 1967 al 7 settembre 1977
