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((Possono, a seguito di conforme richiesta dei loro titolari, osservare il riposo festivo in giornata feriale, su disposizione dell'ispettorato compartimentale dei monopoli, sentita l'autorita' comunale e l'organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa:
1)le rivendite site in comuni con meno di 10 mila abitanti;
2)le rivendite site in localita' di cura, soggiorno e turismo;
3)le rivendite speciali site in stazioni ferroviarie, marittime, aeroporti e campi sportivi. Le rivendite abbinate ad esercizi che svolgono attivita' per le quali e' previsto l'obbligo di chiusura in giorno diverso dalla domenica, osservano la chiusura nello stesso giorno anche per l'attivita' di rivendita di generi di monopolio. I patentini osservano il turno di riposo settimanale degli esercizi ai quali sono abbinati)).
Testo in vigore dal 7 settembre 1977 al 1 marzo 1986
Confronto con la versione in vigore dal 1 dicembre 1967 al 7 settembre 1977. 145 parole tolte, 87 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I turni di apertura obbligatoria delle rivendite ordinarie nei giorni festivi sono stabiliti dal capo dell'Ispettoratoaggiunto: Possono, a seguito di conforme richiesta dei loro titolari, osservare il riposo festivo in giornata feriale, su disposizione dell'ispettorato compartimentale dei monopolitolto: di Stato, sentita la categoria, nella proporzione di una rivendita aperta su quattro per i comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti. Per le rivendite ordinarie ubicateaggiunto: , sentita l'autorita' comunale e l'organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa:
aggiunto: 1) le rivendite site in comuni con meno di 10 mila abitantitolto: il turno e' stabilito dal capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, sentita la categoria. In detti comuni e nelleaggiunto: ;
aggiunto: 2) le rivendite site in localita' di cura, soggiorno e turismotolto: puo' essere altresi' consentito dal capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato di spostare il turno del riposo festivo in altro giorno feriale, sentita la categoria. I turni di apertura obbligatoria delle rivendite speciali nei giorni festivi sono stabiliti dal capo dell'Ispettorato dei monopoli di Stato, sentita la categoria, tenendo conto delle esigenze di servizio in rapporto alla particolare funzione di ciascuna rivendita. Ove ricorrano particolari necessita' di servizio, il turno di riposo puo' essere spostato in giorno feriale della settimanaaggiunto: ;
aggiunto: 3) le rivendite speciali site in stazioni ferroviarie, marittime, aeroporti e campi sportivi. Le rivendite abbinate ad esercizi che svolgono attivita' per le quali e' previsto l'obbligo di chiusura in giorno diverso dalla domenica, osservano la chiusura nello stesso giorno anche per l'attivita' di rivendita di generi di monopolio. I patentini osservano il turno di riposo settimanale degli esercizi ai quali sono abbinati.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.