Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 agosto 1932 al 13 settembre 1934. Leggi il testo vigente →
Le deroghe di cui agli articoli 7 ed 8 della legge 7 luglio 1907, n. 489, concernenti il riposo sia festivo che settimanale, sono concesse con decreto del prefetto, sentito il podesta' e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.
Testo in vigore dal 20 agosto 1932 al 13 settembre 1934
