Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 16 giugno 1932, n. 973, concernente la disciplina degli orari degli esercizi commerciali, sollevata con ordinanza del 17 marzo 1969 del pretore di Roma in riferimento agli artt. 3, 39 e 41, ultimo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede…
Art. 3 cost. · Art. 39 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 16 giugno 1932, n. 973, concernente la disciplina degli orari degli esercizi commerciali, sollevata in relazione agli artt. 3, 39 e 41 della Costituzione, e già dichiarata infondata con la sent. n. 133 del 1968, non essendo stati prospettati nuovi profili ne' addotti argomenti che possano indurre la Corte a modificare la decisione precedentemente adottata.
Art. 3 cost. · Art. 39 cost. · Art. 41 cost. · Art. 2 Riposo settimanale e festivo nel commercio ed orari dei negozi ed esercizi di vendita
La funzione di tutela degli interessi collettivi di categorie produttive e professionali già esercitata dai sindacati di tipo corporativo, può considerarsi oggi continuativamente esercitata dalle attuali associazioni sindacali, in pendenza di sviluppi attuativi dell'art. 39 Cost. Correlativamente il requisito della concorde richiesta delle parti al Prefetto ai fini della fissazione degli orari degli esercizi di vendita previsto, in periodo di concentrazione bipartita delle organizzazioni sindacali, dall'art. 2 legge 16 giugno 1932, n. 973, va adattato alla odierna situazione di pluralismo sindacale, nel senso che deve intendersi devoluta agli organi prefettizi l'identificazione delle organizzazioni qualificate ad esprimere le istanze delle collettività particolari. La consultazione delle dette organizzazioni è da ritenere doverosa e non eliminabile, allo scopo di consentire l'emanazione di informati provvedimenti, ma non condiziona anche nel merito il provvedimento del Prefetto. È infondata la questione di legittimità costituzionale della detta norma in relazione agli artt. 3 e 39 Cost., dovendosi, per quanto permesso, escludere che i non iscritti alle organizzazioni sindacali vengano posti su un piano diverso dagli iscritti, e dovendosi del pari escludere che la norma impugnata conferisca validità "erga omnes" alle clausole concernenti la materia eventualmente contemplata nei contratti collettivi stipulati dagli iscritti, in quanto la vincolatività della disciplina oraria deriva, per tutti, soltanto dal provvedimento prefettizio.
Art. 2 Riposo settimanale e festivo nel commercio ed orari dei negozi ed esercizi di vendita · Art. 3 Riposo settimanale e festivo nel commercio ed orari dei negozi ed esercizi di vendita
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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4 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1971 al 16 dicembre 2009. 4 parole tolte, 15 parole aggiunte.
PROVVEDIMENTO ABROGATO aggiunto: DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. tolto: 28 LUGLIO 1971 aggiunto: 18 FEBBRAIO 2009, N. tolto: 558 aggiunto: 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-06-16;973~art2 · fonte del testo