I cancellieri e segretari giudiziari, che abbiano compiuto 70 anni di eta', sono collocati a riposo di ufficio, salvo ogni diritto alla pensione o indennita' a termini di legge.
Testo vigente dal 9 luglio 1949
I cancellieri e segretari giudiziari, che abbiano compiuto 70 anni di eta', sono collocati a riposo di ufficio, salvo ogni diritto alla pensione o indennita' a termini di legge.
Testo vigente dal 9 luglio 1949
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1949-06-30;365~art1 · fonte del testo