[1]Gli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza possono essere collocati a riposo, su domanda, quando abbiano compiuto venticinque anni di servizio effettivo ed abbiano raggiunto rispettivamente i seguenti limiti di eta':
[2]Maggiore generale ispettore anni 58
[3]Colonnello » 55
[4]Tenente colonnello » 52
[5]Maggiore » 50
[6]Capitano, tenente e sottotenente » 48
[7]Cessano dal servizio di autorita' quando abbiano compiuto venticinque anni di servizio effettivo e raggiunto i seguenti limiti di eta':
[8]Maggiore generale ispettore anni 58
[9]Colonnello » 62
[10]Tenente colonnello » 60
[11]Maggiore » 58
[12]Capitano » 56
[13]Tenente e sottotenente » 50
Testo vigente dal 17 febbraio 1942
