[1]Gli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza possono essere collocati a riposo, su domanda, quando abbiano compiuto venticinque anni di servizio effettivo ed abbiano raggiunto rispettivamente i seguenti limiti di eta':

[2]Maggiore generale ispettore anni 58

[3]Colonnello » 55

[4]Tenente colonnello » 52

[5]Maggiore » 50

[6]Capitano, tenente e sottotenente » 48

[7]Cessano dal servizio di autorita' quando abbiano compiuto venticinque anni di servizio effettivo e raggiunto i seguenti limiti di eta':

[8]Maggiore generale ispettore anni 58

[9]Colonnello » 62

[10]Tenente colonnello » 60

[11]Maggiore » 58

[12]Capitano » 56

[13]Tenente e sottotenente » 50

Testo vigente dal 17 febbraio 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-01-26;39~art4 · fonte del testo