Gli agenti di ruolo che, pur avendo nella precedente posizione di contrattista una qualifica uguale od equiparata a quella acquisita, in base a pubblico concorso, con decorrenza antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, avrebbero avuto titolo, in relazione alle disposizioni emanate nei riguardi del personale contrattista, ad una qualifica di grado superiore con decorrenza antecedente alla data predetta, acquistano tale superiore qualifica e godono dello stesso trattamento di cui all'art. 1.

Testo vigente dal 9 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;697~art2 · fonte del testo