Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 aprile 1963 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 9 aprile 1963, n. 46 (in G.U. 1a s.s. 13/04/1963, n. 101) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute nella legge 30 giugno 1952, n. 813.

Testo in vigore dal 14 aprile 1963 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 aprile 1963

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1952 al 14 aprile 1963.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 9 aprile 1963, n. 46 (in G.U. 1a s.s. 13/04/1963, n. 101) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute nella legge 30 giugno 1952, n. 813.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-06-30;813~art2 · fonte del testo