Il termine previsto dall'articolo 5 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, prorogato dall'articolo 6, primo comma, del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, e' stabilito dal 10 agosto 1956 al 30 giugno 1965 ai soli effetti dell'esonero dal pagamento dei dazi doganali di cui al primo ed al secondo comma del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266. Il beneficio si applica anche nel territorio dei comuni menzionati nell'articolo 1 della legge 21 luglio 1950, n. 818.
Testo vigente dal 16 aprile 1968
