Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 1979 al 22 dicembre 2008. 108 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Gli assegnatari degli alloggi di cui alla presente legge possono chiedere la cessione in proprieta' degli alloggi stessi. Il prezzo della cessione, da determinarsi dal Ministero dei lavori pubblici in base al costo di costruzione, potra' essere corrisposto in 35 rate annuali senza interessi. Gli assegnatari hanno tuttavia il diritto, decorsi dieci anni dall'assegnazione, di pagare in qualsiasi momento la quota di capitale ancora dovuta anche in unica soluzione. Il contratto di compra-vendita sara' stipulato dopo il pagamento dell'ultima rata del prezzo e la gestione dello stabile spetta all'Istituto autonomo per le case popolari di Matera fino a quando non siano stati stipulati i contratti di vendita.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-05-17;619~art14 · fonte del testo