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Gli assegnatari degli alloggi di cui alla presente legge possono chiedere la cessione in proprieta' degli alloggi stessi. Il prezzo della cessione, da determinarsi dal Ministero dei lavori pubblici in base al costo di costruzione, potra' essere corrisposto in 35 rate annuali senza interessi. Gli assegnatari hanno tuttavia il diritto, decorsi dieci anni dall'assegnazione, di pagare in qualsiasi momento la quota di capitale ancora dovuta anche in unica soluzione. 3 Il contratto di compra-vendita sara' stipulato dopo il pagamento dell'ultima rata del prezzo e la gestione dello stabile spetta all'Istituto autonomo per le case popolari di Matera fino a quando non siano stati stipulati i contratti di vendita.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 aprile 1979, n. 126
3La L. 10 aprile 1979, n. 126 ha disposto (con l'art. 2) che "Il termine di dieci anni di cui al terzo comma dell'articolo 14 della legge 17 maggio 1952, n. 619, decorre dalla data della effettiva immissione nel possesso dell'alloggio assegnato".
Testo in vigore dal 8 maggio 1979 al 22 dicembre 2008
