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I Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Ministro per il tesoro, approvano, d'intesa, nel termine di tre mesi, il programma formulato e presentato a norma del precedente art 1. Del programma approvato sara' data comunicazione, tramite la Prefettura, al sindaco di Matera ed alla commissione istituita ai sensi dell'art. 10 perche', sulla base delle indicazioni in esso contenute, si proceda nelle rispettive competenze, alle dichiarazioni di inabitabilita' ed agli altri adempimenti da compiere in applicazione della presente legge.

Testo in vigore dal 18 giugno 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-05-17;619~art2 · fonte del testo