Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati
Art. 15 — Esenzioni
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)). ((1. Si osserva, in quanto applicabile, l'articolo unico, della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533.)) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).
Testo vigente dal 1 luglio 2002
