Art. 15 — Esenzioni
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Chi ha un reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata inferiore a lire dieci milioni, ovvero non e' tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ha diritto alla gratuita' del giudizio e al patrocinio a spese dello Stato per l'esercizio dell'azione civile a' sensi della presente legge. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 10 e seguenti della legge 11 agosto 1973, n. 533. Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, aggiorna entro il 30 aprile di ciascun anno l'importo di cui al comma 1 sulla base dell'indice di svalutazione monetaria rilevato dall'ISTAT per l'anno precedente.
Testo in vigore dal 15 aprile 1988 al 1 luglio 2002
