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[1]Sugli immobili ricostruiti o riparati permangono i privilegi, le ipoteche e gli altri diritti reali, quali esistevano sugli immobili stessi prima del danno.
[2]La ricostruzione su terreno diverso non e' ammessa quando sul nuovo terreno esistono ipoteche od altri diritti reali che pregiudichino quelli che debbono trasferirsi sull'immobile ricostruito.
Testo in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009
