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[1]L'indennita' per danni di guerra non puo' essere ceduta. Gli uffici liquidatori possono tuttavia consentire la cessione di tutta o di parte dell'indennita', se concorrano evidenti e gravi ragioni di convenienza.
[2]L'indennita' non puo' essere pignorata o sequestrata, salvo che per credito alimentare. In questo caso il pignoramento ad il sequestro non puo' farsi se non a seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria e per la parte da essa determinata.
[3]Se l'immobile distrutto o danneggiato era gravato da privilegi, ipoteche od altri diritti reali, l'indennita' di risarcimento nel caso previsto al capoverso dell'art. 9, e' vincolata a favore dei creditori privilegiati o ipotecari e dei titolari dei diritti reali. Lo Stato e' pero' liberato qualora paghi dopo che siano trascorsi sessanta giorni da quello in cui il provvedimento di dispensa dall'obbligo del reimpiego fu inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia, senza che siasi fatta opposizione all'Intendente di finanza competente per territorio.
Testo in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009
