Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009. 150 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Analogamente si procede per le indennita' richieste in misura eccedente le lire 200.000, tranne che l'approvazione delle proposte degli uffici liquidatori o la determinazione definitiva delle indennita' e' demandata ad una Commissione centrale avente sede in Roma, presso il Ministero delle finanze, composta di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di Cassazione, che la presiede, di un altro magistrato di grado non inferiore a consigliere di Appello, da nominarsi entrambi su designazione del Ministro per la giustizia, di quattro rappresentanti del Ministero delle finanze, di due membri designati dalla Confederazione fascista degli industriali, uno dei quali in rappresentanza dei proprietari dei fabbricati, e di tre altri membri designati rispettivamente dalle Confederazioni fasciste del credito e dell'assicurazione, dei commercianti e degli agricoltori.
tolto: La Commissione e' nominata con decreto Reale su proposta del Ministro delle finanze. Si pronunzia a maggioranza, con la presenza di almeno sette membri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-10-26;1543~art17 · fonte del testo