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[1]Il Governo del Re e' autorizzato, al sensi dell'art. 3, n. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, ad emanare tutte le norme di integrazione occorrenti per l'attuazione della presente legge.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a San Rossore, addi' 26 ottobre 1940-XVIII

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - DI REVEL - GRANDI

[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1940-10-26;1543~art29 · fonte del testo