Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009. 123 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Sono ammesse al risarcimento soltanto le persone fisiche e giuridiche che abbiano rispettivamente cittadinanza o nazionalita' italiana.

tolto: Si considerano stranieri gli enti di qualsiasi natura e le societa' civili e commerciali che abbiano, o avevano al momento del danno, in prevalenza interessi stranieri. Le Commissioni di cui agli articoli 15 e 17 decidono, di caso in caso e con riguardo a tutte le circostanze, sull'esistenza di tali condizioni.

tolto: Le Commissioni stesse possono altresi' determinare l'indennizzo da attribuirsi eventualmente ai cittadini italiani per il danno subito in proporzione alla quota da essi posseduta in enti o imprese straniere.

tolto: Al risarcimento dei danni sofferti da stranieri si potra' provvedere in base a trattati da concludersi fra l'Italia e gli Stati ai quali appartengono i danneggiati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-10-26;1543~art3 · fonte del testo