Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009. 123 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Sono ammesse al risarcimento soltanto le persone fisiche e giuridiche che abbiano rispettivamente cittadinanza o nazionalita' italiana.
tolto: Si considerano stranieri gli enti di qualsiasi natura e le societa' civili e commerciali che abbiano, o avevano al momento del danno, in prevalenza interessi stranieri. Le Commissioni di cui agli articoli 15 e 17 decidono, di caso in caso e con riguardo a tutte le circostanze, sull'esistenza di tali condizioni.
tolto: Le Commissioni stesse possono altresi' determinare l'indennizzo da attribuirsi eventualmente ai cittadini italiani per il danno subito in proporzione alla quota da essi posseduta in enti o imprese straniere.
tolto: Al risarcimento dei danni sofferti da stranieri si potra' provvedere in base a trattati da concludersi fra l'Italia e gli Stati ai quali appartengono i danneggiati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-10-26;1543~art3 · fonte del testo