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Ai fini della determinazione del contributo di riscatto dei servizi di cui all'articolo precedente, si applicano le norme della delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali nella seduta del 28 giugno 1966, approvata con decreto ministeriale 4 luglio 1966, considerando, come retribuzione annua contributiva, quella solo parzialmente conglobata, ad essa corrispondente in base alle misure vigenti al 28 febbraio 1966.
Testo in vigore dal 17 agosto 1971 al 20 aprile 2006
