Art. 11
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I ruoli si distinguono in principali, suppletivi, speciali e straordinari. ((Nei ruoli principali, salvo quanto stabilito negli ultimi due commi, sono iscritte le imposte liquidate in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni stesse, nonche' l'imposta locale sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali. Nei ruoli suppletivi, salvo quanto stabilito negli ultimi due commi, sono iscritte le imposte e le maggiori imposte liquidate in base agli accertamenti d'ufficio e in rettifica. Nei ruoli speciali sono iscritte le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni stesse, nonche' quelle liquidate in base agli accertamenti in rettifica e di ufficio)). Nei ruoli straordinari vengono iscritte le imposte per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione. Essi devono essere previamente autorizzati dall'intendente di finanza il quale puo' disporre che si proceda alla iscrizione a titolo provvisorio anche in deroga alle norme di cui all'art. 15. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 920)).
Testo vigente dal 20 novembre 1977 al 8 giugno 1982 · versione 14 su Normattiva