Art. 16

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Se i versamenti diretti effettuati dal contribuente, ai sensi dell'art. 3, primo comma, n. 2), non sono stati dedotti, per qualunque causa, in sede di formazione del ruolo, l'ufficio delle imposte, su segnalazione dell'esattore o su istanza del contribuente, provvede allo sgravio dal ruolo della corrispondente somma. Per tale somma compete all'esattore soltanto l'aggio stabilito per la riscossione mediante versamenti diretti.

Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 20 gennaio 1977 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art16 · fonte su Normattiva