Art. 19
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L'amministrazione finanziaria ha facolta' di concedere, su richiesta del contribuente, la ripartizione fino a dodici rate del debito tributario per imposte arretrate e relative sopratasse. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli e' riscuotibile in unica soluzione. La disposizione del comma precedente non si applica alle imposte iscritte ai sensi dell'art. 11, quinto comma, nei ruoli speciali.
Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 20 gennaio 1977 · versione 0 su Normattiva