Art. 5Esattoria competente a ricevere il versamento diretto

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Il versamento diretto di cui al primo comma dell'art. 3 si esegue all'esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale. Il versamento eventualmente effettuato all'esattoria incompetente e' valido salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 93. L'esattoria che ha ricevuto il versamento deve informare l'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione ha sede e darne contemporaneamente notizia al contribuente.

Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 12 agosto 1997 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art5 · fonte su Normattiva