Art. 59
Chiunque si ritenga leso dall'esecuzione puo' proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni. Il concessionario risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti creditori.
Testo vigente dal 1 luglio 1999 al 1 gennaio 2027 · versione 62 su Normattiva