Art. 59
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L'esattore e' tenuto ad informare, entro cinque giorni dal pignoramento, chiunque ne abbia fatto richiesta, accompagnata dal versamento annuale anticipato di duemila lire, dei procedimenti esecutivi promossi nell'anno a carico di un determinato contribuente.
Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999 · versione 0 su Normattiva