Art. 61

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Il rimborso all'esattore delle spese di esecuzione e' commisurato all'ammontare del credito d'imposta secondo le indicazioni di apposita tabella approvata con decreto del Ministro per le finanze. Nel caso previsto dall'art. 60 le spese indicate nel comma precedente sono dovute all'esattore delegato e le spese postali sono a carico del contribuente.

Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art61 · fonte su Normattiva