Art. 61
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1999 al 9 giugno 2001. Leggi il testo vigente →
Salvo quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, il procedimento di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore alla vendita, paga all'ufficiale della riscossione la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero gli esibisce la quietanza rilasciata dal concessionario.
Testo vigente dal 1 luglio 1999 al 9 giugno 2001 · versione 62 su Normattiva