Art. 67

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La custodia dei beni pignorati e' affidata allo stesso debitore o ad un terzo. L'esattore non puo' essere nominato custode. L'esattore puo' disporre in ogni tempo la sostituzione del custode. Non trovandosi persona idonea all'affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal comune. Si applica la disposizione del primo comma dell'art. 520 del codice di procedura civile.

Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art67 · fonte su Normattiva