Art. 67
Se vi e' pericolo di deterioramento dei beni pignorati o quando la conservazione degli stessi risulta eccessivamente onerosa, il giudice dell'esecuzione puo' autorizzare il concessionario a procedere all'incanto in deroga ai termini previsti dall'articolo 66.
Testo vigente dal 1 luglio 1999 al 1 gennaio 2027 · versione 62 su Normattiva