Art. 78
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Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell'articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente:
- a)le generalita' del soggetto nei confronti del quale si procede;
- b)la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini;
- c)l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
- d)il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;
- e)l'ammontare delle somme complessivamente iscritte a ruolo, distinte per imposta, per periodo d'imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione gia' maturate;
- f)il prezzo base dell'incanto;
- g)la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;
- h)l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;
- i)l'ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;
- l)il termine di versamento del prezzo di cui all'articolo 82, comma 1;
- m)l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi. Entro cinque giorni dalla trascrizione l'avviso di vendita e' notificato al soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non puo' procedersi alla vendita.
Testo vigente dal 1 luglio 1999 al 9 giugno 2001 · versione 62 su Normattiva