Art. 78

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 ottobre 1973 al 2 marzo 1997. Leggi il testo vigente →

L'esattore puo' procedere all'esecuzione sugli immobili soltanto se e' risultata infruttuosa o insufficiente la esecuzione presso il debitore sui beni mobili esistenti nel comune nel quale l'imposta e' dovuta e in quello in cui il debitore ha il domicilio fiscale. Quando si procede per la riscossione di imposte locali sui redditi relativi al reddito dominicale dei terreni, al reddito agrario e al reddito dei fabbricati iscritti a ruolo a norme di piu' persone, tenute in solido al pagamento ai sensi dell'art. 34, l'intendente di finanza ha facolta' di dispensare l'esattore dalla preventiva esecuzione sui beni mobili nei confronti delle persone che abbiano versato una somma corrispondente alla propria quota. Si puo' procedere ad esecuzione su immobili siti fuori dal comune nel quale l'imposta e' dovuta soltanto se e' risultata infruttuosa o insufficiente l'esecuzione sugli immobili siti nel comune stesso.

Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 2 marzo 1997 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art78 · fonte su Normattiva