Art. 78
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((Il concessionario puo' avvalersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge quando l'ammontare del credito per il quale si deve procedere e' superiore a lire dieci milioni. Quando l'ammontare e' inferiore il concessionario puo' procedere all'esecuzione sugli immobili soltanto se e' risultata infruttuosa o insufficiente l'esecuzione sui beni mobili del debitore.)) Quando si procede per la riscossione di imposte locali sui redditi relativi al reddito dominicale dei terreni, al reddito agrario e al reddito dei fabbricati iscritti a ruolo a norme di piu' persone, tenute in solido al pagamento ai sensi dell'art. 34, l'intendente di finanza ha facolta' di dispensare l'esattore dalla preventiva esecuzione sui beni mobili nei confronti delle persone che abbiano versato una somma corrispondente alla propria quota. Si puo' procedere ad esecuzione su immobili siti fuori dal comune nel quale l'imposta e' dovuta soltanto se e' risultata infruttuosa o insufficiente l'esecuzione sugli immobili siti nel comune stesso.
Testo vigente dal 2 marzo 1997 al 1 luglio 1999 · versione 53 su Normattiva